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Pubblicazioni Amministrazione Trasparente dal 01/01/2020 su Gazzetta Amministrativa: Amministrazione Trasparente

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Su iniziativa e per volontà promotore del Comune di Forte dei Marmi, è costituita la FONDAZIONE VILLA BERTELLI.

La Fondazione ha sede in Forte dei Marmi.

La Fondazione può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie o uffici in altre località.

La Fondazione, nell’ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dagli art.13 e seguenti del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità, essendo diretta ad arrecare benefici a terzi, diretti e/o indiretti, e non ha fini di lucro.

La Fondazione intende promuovere attività culturali, dello spettacolo, della comunicazione, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche sostenendo l’agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale, nonchè attraverso la valorizzazione dell’immagine dei beni culturali del territorio locale.

ARTICOLO 3 ATTIVITA’ STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. a) programmare e gestire in proprio, o con affidamento a terzi, eventi culturali e dello spettacolo che riguardino: teatro, musica, danza, letteratura, arti plastiche e figurative, espressioni artistiche di tipo multimediale e audiovisive, cinema, architettura, arti circensi e qualsiasi altra forma artistica o museale inerente;
  2. b) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione dei beni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 22/01/2004 n.42, gestendo anche spazi museali;
  3. c) gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento ed aggiornamento di banche dati, centri di documentazione, videoteche, nastroteche, biblioteche, archivi, editoria;
  4. d) produrre e pubblicare: materiale inerente lo scopo sociale, anche di tipo didattico e informativo; audio e video, anche in ambito telematico e informatico; anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone consultazione e riproduzione;
  5. e) svolgere attività e stage di formazione e per la divulgazione nei settori di interesse anche promuovendo e finanziando premi, borse di studio e assegni;
  6. f) incoraggiare la creazione artistica e culturale, e quella di altri operatori del settore culturale; stimolare il talento e l’apertura alle altre culture, favorendo lo scambio;
  7. g) favorire nella Regione Toscana la cooperazione culturale europea, sotto forma di rete, integrandosi, nella produzione locale, ai circuiti europei ed internazionali;
  8. h) organizzare conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, incontri e seminari, per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei propri settori di attività;
  9. i) promuovere e realizzare analisi, studi e ricerche;
  10. j) collaborare con tutte le istituzioni culturali e con gli enti pubblici e privati che condividano gli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa;
  11. k) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  12. l) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
  13. m) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  14. n) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  15. o) compiere tutti gli atti e i negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili e/o necessari al raggiungimento del proprio scopo sociale;
  16. p) programmare in maniera annuale e pluriennale , secondo linee guida definite, le azioni e le strategie di sviluppo e promozione turistico/culturale, in maniera coordinata con i soggetti territoriali coinvolti; sostenere la diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistico/culturali territoriali, migliorandone la gestione ed il servizio al turista; programmare e gestire interventi formativi e di specializzazione delle competenze del personale delle imprese turistiche , con particolare riguardo allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ambientale, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale; definizione e promozione dell’immagine turistico/culturale in collaborazione con Regione Toscana sui mercati nazionali ed internazionali; gestione dell’informazione ed accoglienza turistica, organizzazione di fiere e mercati, il tutto in connessione con lo sviluppo della programmazione culturale.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal conferimento iniziale effettuato con l’atto costitutivo;

– dai beni mobili e immobili successivamente conferiti alla Fondazione o che ad essa perverranno a qualsiasi titolo, anche per elargizione o contributo da parte di enti e privati, ovvero acquisiti tramite la Fondazione utilizzando le proprie disponibilità, che siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio per le finalità di cui all’articolo 2;

– dalle somme, anche derivanti dagli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio, anzichè all’esercizio successivo;

– da donazioni e lasciti a tal fine destinati.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibile di essere modificata o integrata, non potrà subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento civile.

ARTICOLO 5 PROVENTI

Per l’adempimento dei suoi fini, la Fondazione dispone dei seguenti proventi:

– degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;

– delle rendite derivanti dal proprio patrimonio;

– dei contributi assicurati dai Fondatori e dai Partecipanti, tenendo conto delle loro disposizioni;

– dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrate pervenuta;

– delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi, a tal fine destinati;

– dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l’attività della Fondazione;

– di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 6 FONDATORI

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche e/o privati, che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità Governativa che esercita il controllo.

ARTICOLO 7 PARTECIPANTI

I partecipanti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, e sono individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi di qualsiasi tipo destinati all’attività della Fondazione medesima, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante si acquista a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell’interessato corredata dall’indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di recesso o a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione quando:

– rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;

– svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;

– non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo o l’apporto dovuto.

I Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti sul patrimonio.

ARTICOLO 8 ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

– L’Assemblea di Partecipazione;

– Il Consiglio di Amministrazione;

– Il Presidente della Fondazione,

– L’Amministratore Delegato;

– Il Collegio dei Revisori dei Conti;

– Il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 9 L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L’assemblea è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L’assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea dei partecipanti:

  1. a) formula pareri consultivi e proposte in ordine al Programma della Attività della Fondazione, nonchè sul Bilancio Preventivo e Consuntivo;
  2. b) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione fra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione.

L’assemblea dei partecipanti si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti o dai Fondatori.

La convocazione, effettuata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno delle materie da trattare.

ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri compreso il Presidente, di nomina del Comune di Forte dei Marmi.

Il numero dei componenti può essere aumentato di uno o due membri, in presenza di significativi apporti, eseguiti da ulteriori fondatori, a fondo di dotazione, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione in carica che provvederà con apposita delibera.

In tal caso il Fondatore o i Fondatori dovranno di comune accordo nominare il Consigliere o i Consiglieri di propria spettanza.

Detti ulteriori membri sono automaticamente integrati all’atto della loro nomina e restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Variano di conseguenza i quorum costitutivi e deliberativi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e i consiglieri possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione cessa in ogni caso alla scadenza, per qualunque motivo, del mandato dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominato.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono se risultano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

ARTICOLO 11 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

  1. a) delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto;
  2. b) delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire all’Amministratore Delegato, ove nominato, in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto;
  3. c) delega ai consiglieri l’esercizio di funzioni specifiche;
  4. d) nomina uno o più Vice Presidenti della Fondazione, tra i rappresentanti dei Fondatori;
  5. e) nomina il Comitato Scientifico ed uno o più Comitati Tecnici, se ritenuti utili;
  6. f) determina la misura dei compensi spettanti agli organi sociali, nei limiti di legge;
  7. g) può nominare il Direttore, in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Fondazione, attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;
  8. h) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se necessario, anche al di fuori dei suoi membri;
  9. i) nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
  10. j) delibera, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, e con l’unanimità dei consiglieri rappresentanti il Comune di Forte dei Marmi, l’ammissione di altri enti come Fondatori determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
  11. k) delibera sull’ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni e determinandone l’ammontare del loro contributo;
  12. l) delibera le modifiche statutarie; compresa la proposta di scioglimento, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, dopo averle sottoposte all’approvazione di tutti i Fondatori, quando abbia ottenuto l’approvazione espressa del Fondatore Promotore;
  13. m) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo, che deve essere in pareggio;
  14. n) assume impegni di spesa inerenti la disponibilità di Bilancio, previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente;
  15. o) approva entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Relazione di Missione, documenti a cura del Direttore, se nominato;
  16. p) delibera un Regolamento interno per la definizione delle attività, delle funzioni degli organi, del Direttore e della rappresentatività in consiglio per i nuovi Fondatori, con l’obbiettivo di rendere trasparente l’attività della Fondazione, dimostrando la rispondenza allo scopo sociale ed alla normativa che la regola;
  17. q) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell’Ente;
  18. r) delibera la destinazione specifica dei fondi;
  19. s) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
  20. t) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, organismi culturali e di ricerca italiani e stranieri;
  21. u) stabilisce il numero e l’entità delle borse di studio da assegnare;
  22. v) delibera le spese nei limiti delle entrate previste; l’assunzione di personale e/o di collaboratori esterni, salvo quanto delegato al Direttore;
  23. z) esamina gli eventuali provvedimenti d’urgenza del Presidente.

ARTICOLO 12 RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o comunque in altra sede sul territorio nazionale, quando ci siano particolari ragioni, almeno due volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da non meno di due consiglieri e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun amministratore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare.

In caso di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche con mezzi elettronici, purchè ciascun consigliere dichiari di essere dotato di casella di posta elettronica da utilizzare anche per questo fine, in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti. La partecipazione dei consiglieri, anche se nel proprio domicilio, rende comunque valida la seduta. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato durante la seduta, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa l’Amministratore Delegato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, altresì, senza diritto di voto il Direttore se nominato.

Può altresì partecipare il Collegio dei Revisori.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti dal Segretario.

ARTICOLO 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comune di Forte dei Marmi all’interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità si applicano le disposizioni previste dall’art.10 per il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

  1. a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne sovrintende l’attività amministrativa e culturale. Definisce l’indirizzo culturale della Fondazione, propone al Consiglio di Amministrazione la realizzazione degli eventi e delle mostre, coordina e dirige le attività culturali;
  2. b) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea di Partecipazione, il Comitato Scientifico e i Comitati Tecnici;
  4. d) coadiuvato dal Direttore, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  5. e) attribuisce incarichi professionali inerenti le proprie funzioni;
  6. f) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di ordinaria amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti all’esame del Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano, la cui firma, a nome dell’ente, farà di per sè prova di fronte ai terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14 L’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Per la durata in carica e per la rieleggibilità si applicano le disposizioni previste dall’art.10 per il Consiglio di Amministrazione.

L’Amministratore Delegato svolge le seguenti funzioni:

  1. a) gestisce l’attività amministrativa della Fondazione con specifici compiti di indirizzo gestionale ed aziendale. L’Amministratore Delegato cura i rapporti con il Comune di Forte dei Marmi, con il personale dipendente di cui stabilisce orari e mansioni, segue i rapporti con clienti e fornitori e si occupa di tutte le pratiche amministrative della Fondazione, segue la contabilità aziendale e si occupa di gestire riscossioni e pagamenti, cura i rapporti con il Collegio Sindacale.
  2. b) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. c) convoca in caso di impedimento del Presidente e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  4. d) coadiuvato dal Direttore, ove nominato, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  5. f) attribuisce incarichi professionali inerenti le proprie funzioni.

ARTICOLO 15 DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione viene nominato, se necessario, dal Consiglio di Amministrazione, in base a requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura.

Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore sovrintende all’attività della Fondazione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

  1. a) elabora i progetti e proposte in ordine a tutti i settori di iniziativa della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
  2. b) predispone il Programma annuale di attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  3. c) predispone il Bilancio di Previsione ed il Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  4. d) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, se delegati;
  5. e) coordina e dirige le attività culturali approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  6. f) tratta ogni altra questione che gli sia stata delegata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dall’Amministratore Delegato;
  7. g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea di Partecipazione.

ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati dal Fondatore Promotore e durano in carica tre esercizi.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui Bilanci Preventivi e sui Bilanci Consuntivi, effettua periodicamente le verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di Partecipazione.

Al posto del Collegio dei revisori, può essere nominato il Revisore Unico.

ARTICOLO 17 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distintesi nei campi di attività della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico esprime pareri ed indirizzi, non vincolanti, sulle attività che gli verranno sottoposte dal Presidente.

Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

ARTICOLO 19 AMICI DELLA FONDAZIONE

Sono iscritti in un Albo Speciale quegli Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che desiderando per sensibilità aiutare l’Ente al perseguimento dei suoi scopi, senza tuttavia assumere obblighi fissi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono con personali elargizioni alle finalità dell’Ente.

Il Presidente della Fondazione può indire annualmente una riunione degli iscritti all’Albo Speciale per informarli sui progetti futuri dell’Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

ARTICOLO 20 ESERCIZIO

L’esercizio finanziario ha durata annuale: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 21 ESTINZIONE

La Fondazione si estingue:

– in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;

– a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;

– a seguito di disposizioni dell’Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altro ente o a fini di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 LIQUIDAZIONE

Qualora il Liquidatore non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di tre quarti dei componenti, vi provvederà d’ufficio l’Autorità di Controllo.

Il patrimonio dell’Ente dovrà comunque essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 FUSIONE E TRASFORMAZIONE

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dei Fondatori e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, può fondersi o comunque confluire in o con altri Enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Nell’eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l’Autorità Governativa, anzichè dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto possibile l’osservanza delle volontà dei Fondatori.

ARTICOLO 24 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia di Onlus dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni.